Importante pronuncia giurisdizionale per Istituto Santa Chiara di Castrignano dei Greci che ha ottenuto dal Consiglio di Stato il pieno riconoscimento della legittimità del proprio operato e l’annullamento dei provvedimenti con cui la Regione Puglia aveva disposto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale della struttura.
La Regione aveva disposto la chiusura del centro diagnostico di Castrignano dei Greci per aver erogato, tramite la dott.ssa A. N., prestazioni specialistiche sanitarie nella disciplina della Radiodiagnostica in favore dell’utenza del Servizio Sanitario Regionale, avvalendosi, secondo la tesi regionale, di un medico specializzato in Neurologia, ritenuto privo del titolo professionale e/o specializzazione occorrente, compiendo asserite gravi violazioni che avrebbero messo a rischio la salute pubblica.
Con una sentenza di particolare rilievo (n. 4488 del 04/06/2026), la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dall’Istituto, riformando la decisione del TAR Puglia e recependo integralmente l’impostazione giuridica sempre sostenuta dai difensori della struttura, il Prof. Saverio Sticchi Damiani e l’avv. Vincenzo Di Gioia.
La sentenza valorizza la copiosa documentazione prodotta in giudizio, dalla quale è emersa in modo inequivocabile la legittimità dell’attività svolta dalla professionista coinvolta e la piena conformità dell’operato dell’Istituto alla normativa nazionale vigente.
In particolare, il Consiglio di Stato ha condiviso integralmente la tesi difensiva secondo cui l’art. 159, comma 15, del d.lgs. n. 101/2020 costituisce una norma speciale di rango primario che consente ai medici privi della specifica specializzazione formale, ma in possesso di una documentata esperienza professionale maturata sul campo, di continuare a esercitare integralmente l’attività specialistica svolta, compresa l’attività di refertazione.
I giudici di Palazzo Spada hanno espressamente riconosciuto che l’esperienza professionale ultradecennale maturata dalla professionista nell’ambito della neuroradiologia integra pienamente i requisiti richiesti dalla legge e che la distinzione operata dalla Regione tra neuroradiologia e radiodiagnostica non trova alcun fondamento normativo.
La sentenza sottolinea inoltre come la documentazione versata agli atti dimostri in maniera incontrovertibile l’esercizio professionale specialistico richiesto dalla normativa, smentendo le opposte conclusioni cui erano pervenuti gli uffici regionali e successivamente il giudice di primo grado.
Particolarmente significativo è il passaggio della decisione nel quale il Consiglio di Stato afferma che la prosecuzione dell’attività consentita dalla norma speciale deve essere interpretata “a tutto campo”, comprendendo necessariamente anche la refertazione, che costituisce parte integrante ed essenziale della prestazione medico-specialistica. Una diversa interpretazione, osserva il Collegio, finirebbe per svuotare di significato la portata derogatoria della disposizione e determinerebbe conseguenze irragionevoli e diseconomiche.
Il Supremo Giudice amministrativo ha altresì escluso, per le ragioni suesposte, che vi fossero elementi idonei a configurare situazioni di rischio per la salute pubblica o esercizio abusivo della professione sanitaria, presupposti sui quali la Regione aveva fondato il gravissimo ed illegittimo provvedimento di revoca annullato dal Consiglio di Stato.
L’annullamento degli atti impugnati conferma dunque che l’Istituto ha sempre operato nel pieno rispetto della legge, garantendo elevati standard professionali e assistenziali e assicurando la continuità di un servizio sanitario di eccellenza ed essenziale per il territorio.
Grande soddisfazione è stata espressa dai difensori di Istituto Santa Chiara, gli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Vincenzo Di Gioia, la cui impostazione difensiva è stata integralmente condivisa dal Consiglio di Stato sulla base della documentazione acquisita al processo e dell’interpretazione sistematica della normativa di riferimento.
“La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta il pieno riconoscimento della correttezza della tesi che abbiamo sostenuto fin dall’inizio della vicenda processuale”, dichiarano gli avvocati. “Il Collegio ha accolto integralmente la nostra ricostruzione giuridica, riconoscendo che la normativa vigente tutela e valorizza le professionalità acquisite sul campo e che la professionista operava nel pieno rispetto dei requisiti previsti dalla legge. La decisione evidenzia altresì come la copiosa documentazione depositata in giudizio abbia dimostrato in maniera inequivocabile la legittimità dell’operato dell’Istituto, smentendo le contestazioni poste a fondamento dei provvedimenti regionali. Si tratta di una pronuncia di grande importanza, che ristabilisce la corretta interpretazione della disciplina di settore e riafferma principi fondamentali di certezza del diritto, tutela dell’affidamento e continuità dei servizi sanitari nell’interesse dei cittadini.”
La decisione assume un rilievo che trascende il singolo caso, poiché riafferma il valore dell’esperienza professionale concretamente maturata, la necessità di una corretta interpretazione delle norme sanitarie e la tutela della continuità dei servizi diagnostici nell’interesse dei cittadini e del sistema sanitario.




